Valutazioni
Nel caso di nuovi utenti o di famiglie e studenti che avessero smarrito la password, è sufficiente consultare il Libretto Personale alle pagine in cui sono dettagliate le modalità di utilizzo del registro elettronico.
Le valutazioni dell’allievo/a, come indicato ne La Scuola Informa, sono registrate su una scheda personale. La scheda si compone di una parte per la registrazione dei voti e di una per l’osservazione delle attitudini e dei comportamenti.
La scheda riporta, inoltre, la segnalazione del rispetto del regolamento e delle linee disciplinari, il numero delle ore di assenza. La gamma di voti a disposizione dei docenti, secondo le indicazioni ministeriali, deve essere sfruttata nella sua estensione (dall’uno al dieci) per poter differenziare i diversi rendimenti degli allievi.
In sede di scrutinio
- I voti proposti da ciascun docente vengono ratificati se approvati dall’intero Consiglio;
- La media ponderata delle valutazioni è un numero intero.
- A partire dalla fine del terzo anno, viene applicato il meccanismo di attribuzione dei crediti, previsto dalla riforma dell’Esame di Stato.
- Per gli alunni che, durante gli scrutini di fine anno, non hanno raggiunto valutazioni sufficienti in una o più materie, a Settembre sono previste le prove, orali e/o scrittografiche; le stesse, che si concludono con uno scrutinio, hanno come esito l’Ammissione o la Non Ammissione alla classe successiva.
Con l’entrata in vigore del DM 42, 22 maggio 2007, gli alunni delle classi quinte che, allo scrutinio finale, presentino insufficienze in una o più materie, non possono essere ammessi all’esame di Stato.
In base al D.M. 5 del 16 gennaio 2009, il voto di comportamento deve contemplare una gamma numerica dal 5 al 10; nel triennio, concorre alla definizione della media complessiva finale e, dunque, contribuisce a definire il credito scolastico maturato.
Lo stesso D.M. specifica poi che la valutazione insufficiente della condotta nello scrutinio di fine anno (5) implica la Non Ammissione alla classe successiva: affinché ciò si verifichi è però necessario che lo studente sia incorso, nell’arco dell’anno scolastico, ad almeno 15 giorni di sospensione dall’attività didattica.