Con l’entrata in vigore del DM 42, 22 maggio 2007, gli alunni delle classi quinte che, allo scrutinio finale, presentino insufficienze in una o più materie, non possono essere ammessi all’esame di Stato.
In base al D.M. 5 del 16 gennaio 2009, il voto di comportamento deve contemplare una gamma numerica dal 5 al 10; nel triennio, concorre alla definizione della media complessiva finale e, dunque, contribuisce a definire il credito scolastico maturato.
Lo stesso D.M. specifica poi che la valutazione insufficiente della condotta nello scrutinio di fine anno (5) implica la Non Ammissione alla classe successiva: affinché ciò si verifichi è però necessario che lo studente sia incorso, nell’arco dell’anno scolastico, ad almeno 15 giorni di sospensione dall’attività didattica.